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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 21 novembre 2001, n.453
Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza,
a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio
1998, n. 230. (GU n. 301 del 29-12-2001)
testo in vigore dal: 13-1-2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove
norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l'articolo
8, comma 2, lettera i), che demanda al Presidente del Consiglio
dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli
obiettori di coscienza;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile
in data 5 aprile 2000, previsto dall'articolo 10, comma 4, della
citata legge n. 230 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale
del 6 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma
dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198
del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo
Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare
di servizio civile;
Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 novembre 2001;
A d o t t a n o
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 8 luglio 1998,
n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per "regolamento di gestione amministrativa",
il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera l), della
legge n. 230 del 1998;
c) per "Ufficio", l'Ufficio nazionale
per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della
legge n. 230 del 1998;
d) per "obiettore", l'obiettore di
coscienza;
e) per "responsabile del progetto",
il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di
impiego degli obiettori;
f) per "responsabile degli obiettori",
il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l'ente-sede
di assegnazione e gli obiettori di coscienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' riportato nelle note alle premesse.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 8 luglio 1998, n.
230:
"Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a),
e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di
cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in
materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni,
nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato
in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente
generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti
compiti:
a organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni
dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui
alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con amministrazioni
dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le
sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in
attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione
allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale,
tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di
impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento
degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati
e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali
di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale
al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati
di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni
o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori
di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni
dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a)
e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma
di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche
a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati,
nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che
impieghino piu' di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per
i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere
a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente
e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste
dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita'
addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
j) predisporre il regolamento di gestione amministrativa
del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di
collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento
a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con
decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento
ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi'
definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese,
poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria
e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di
cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti
e' preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui
al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa
ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare
in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della
difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti
al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili
dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsonale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 2.
Finalita'
1. Il presente regolamento detta disposizioni
in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio
civile.
Art. 3.
Svolgimento del servizio civile
1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio
civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno
sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare,
alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari ed
a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali
quelli di solidarieta' sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale,
salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.
2. L'obiettore nello svolgimento del servizio
civile e' tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso
di responsabilita', tolleranza ed equilibrio.
Art. 4.
Obblighi da osservare durante lo svolgimento del
servizio
1. L'obiettore e' tenuto a:
a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito
dal provvedimento di assegnazione;
b) produrre al responsabile degli obiettori il
certificato di idoneita' al servizio civile rilasciato dalla azienda
sanitaria locale;
c) comunicare all'Ufficio e, contestualmente,
alla sede dell'ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data
prevista per l'assunzione in servizio, le eventuali circostanze
di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione
prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia;
d) richiedere per iscritto eventuali permessi
per il giorno successivo prima della cessazione dell'orario di svolgimento
delle attivita' del giorno precedente; le richieste di permessi
per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di
particolare gravita' ed urgenza;
e) recuperare le ore di attivita' non prestata;
f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia,
l'assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell'ente di
assegnazione, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia,
il certificato medico;
g) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie
alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore e'
inserito, impartite dal responsabile degli obiettori e dal responsabile
del progetto;
h) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento
delle attivita' relative al servizio civile;
i) non assentarsi durante l'orario di svolgimento
delle attivita' dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione
del responsabile;
l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene
a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali
e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla
collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita'
della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonche'
con la natura e la funzionalita' del servizio;
m) riprendere il servizio al termine del periodo
di licenza o permesso;
n) non esercitare altre attivita' se non nell'ambito
di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
o) ottemperare a provvedimenti di distacco o
trasferimento disposti dall'Ufficio nei casi previsti dal regolamento
di gestione amministrativa;
p) astenersi dal divulgare dati o informazioni
riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio,
in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali
disposizioni specifiche dell'ente.
Art. 5.
Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione
1. La violazione dei doveri previsti dall'articolo
4 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito
indicate in ordine crescente, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) diffida per iscritto;
b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo
pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo
pari all'importo corrispondente a 5 giorni di servizio;
c) sospensione di permessi e licenze, da un minimo
di una settimana ad un massimo di un mese;
d) trasferimento ad incarico affine, anche presso
altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito
della stessa o di altra regione;
e) sospensione dal servizio, fino ad un massimo
di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di
servizio non prestato.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al presente
articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualita'
e proporzionalita', sulla base dei seguenti criteri generali:
a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;
b) intenzionalita' del comportamento;
c) grado di disservizio o di pericolo provocato
dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti;
e) concorso di piu' obiettori nella violazione
delle disposizioni;
f) comportamento complessivo dell'obiettore nei
rapporti con l'utenza, con i responsabili del servizio, con altri
obiettori;
g) precedenti violazioni di disposizioni che
abbiano comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari.
3. All'obiettore responsabile di piu' mancanze
compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile
la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni
sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
Art. 6.
Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari
della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga
e della sospensione di permessi e licenze.
1. Le sanzioni disciplinari della diffida per
iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione
di permessi e licenze si applicano all'obiettore per:
a) inosservanza delle disposizioni relative alla
presentazione in servizio, all'orario di svolgimento delle attivita',
alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo
di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalita'
di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;
b) assenza arbitraria dal servizio;
c) inosservanza delle disposizioni concernenti
la fruizione del vitto e dell'alloggio;
d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle
direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni
formulate dal responsabile degli obiettori;
e) condotta non conforme ai principi di correttezza
nei rapporti con l'utenza, con i responsabili degli obiettori o
con altri obiettori;
f) condotta che si dimostri incompatibile con
lo status rivestito, nonche' con la natura e la funzionalita' del
servizio;
g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei
beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni
di servizio;
h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare
l'attuazione dei progetti;
i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere
dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel
corso del servizio;
l) uso illecito di beni in dotazione all'ente
di impiego con cui l'obiettore venga in contatto per ragioni di
servizio.
Art. 7.
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare
del trasferimento ad incarico diverso o affine
1. La sanzione disciplinare del trasferimento
ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure
a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si
applica all'obiettore per:
a) esercizio di altre attivita' non consentite
dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
b) infrazioni disciplinari previste dall'articolo
6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravita'
in relazione alle modalita' di realizzazione del fatto, agli effetti
prodotti, all'elemento psicologico dell'autore;
c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l'applicazione della sanzione massima prevista dall'articolo 6;
d) assenza ingiustificata dal servizio per un
periodo superiore a cinque giorni;
e) svolgimento di attivita' lavorativa durante
lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle
persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;
g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi
della dignita' della persona;
h) comportamenti da cui sia derivato un danno
grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi;
i) comportamenti integranti ipotesi che implicano
responsabilita' penale a titolo di colpa.
Art. 8.
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio
1. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente
recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore
per:
a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo
7;
b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore,
in relazione alle finalita' del progetto, che comporti l'impossibilita'
di impiegare il medesimo;
c) comportamenti integranti ipotesi che implicano
responsabilita' penale a titolo di dolo.
Art. 9.
Procedimenti disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli
6, 7 e 8 devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito.
2. La contestazione deve essere effettuata da
parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque,
non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal
momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare
dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie
sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresi'
contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore
a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facolta'
di essere sentito ove lo richieda espressamente, puo' presentare
le proprie controdeduzioni, nonche' le modalita' e il soggetto cui
inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei
successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto
competente ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge.
3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere
con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della
sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione;
contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando
le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica
sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre
eventuale impugnazione.
4. Il procedimento disciplinare viene archiviato
qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti e'
stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e
sufficienti ragioni a sua discolpa.
5. I provvedimenti sanzionatori adottati dal
legale rappresentante dell'ente devono essere comunicati all'Ufficio
entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato.
6. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni
poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla
irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della
legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala
al responsabile degli obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento
disciplinare.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 8 luglio
1998, n. 230:
"Art. 17. - 1. All'obiettore che si renda responsabile
di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la
funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti
sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche
presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito
della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo
di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di
servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto
dall'art. 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione
delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione
interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio
civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli
dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di
sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia
tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio,
si applicano le norme di cui all'art. 14".
Art. 10.
Impugnazione dei provvedimenti disciplinari
1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato
dal legale rappresentante dell'ente e' ammessa impugnazione davanti
all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data
di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato.
2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, puo' sospendere
il provvedimento sanzionatorio.
Art. 11.
L i c e n z e
1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi
dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro
ore ed e' concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella
persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.
2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento,
individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle
quali possono essere concesse, nonche' i soggetti responsabili della
loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari
di leva.
Art. 12.
P e r m e s s i
1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore
ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore
all'orario giornaliero di svolgimento delle attivita'. Il permesso
e' concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile,
il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio
civile non possono essere concesse piu' di trentasei ore complessive
di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel
quale sono state fruite.
2. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche
ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi
allo svolgimento del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 novembre 2001 Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
registro n. 14, foglio n. 139
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