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STATUTO DEGLI AMICI DELLA TERRA
Club "Pollino" - Castrovillari
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1. "Amici della Terra" è un'associazione
ambientalista - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) - che opera a livello nazionale e internazionale. Aderisce
a "Friends of the Hearth International", di cui costituisce
la rappresentanza italiana.
2. "Amici della Terra" Club "Pollino"
- Castrovillari costituisce la rappresentanza locale degli
Amici della Terra Italia.
3. L'Associazione ha sede sociale in Castrovillari
(Cs).
4. Il logo del Club "Pollino"
- Castrovillari è quello di Amici dellA Terra Italia;
5. La competenza giurisdizionale del Club
"Pollino" - Castrovillari è quella stabilità
dalla Direzione nazionale.
Art. 2
1. L'Associazione ha lo scopo esclusivo di concorrere
a: tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; garantire un rapporto
equilibrato tra l'attività umana e la natura, tutelare le
specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale
e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali;
superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo
nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla
miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la
cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere
e organizzare attività di volontariato.
2. Sono escluse attività diverse da quelle
necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
1. L'Associazione svolge ogni attività
utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie,
iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.
2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione
si propone inoltre di:
a) acquisire, produrre, diffondere e vendere,
anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico,
tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso
stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione,
ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui,
associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale
dell'Associazione;
b) organizzare, in Italia e all'estero, anche
in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici,
culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali,
attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti,assemblee,
incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione,
borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo,
attinenti allo scopo sociale;
c) gestire per conto terzi attività di
carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra
iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università
e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e
la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
d) promuovere e svolgere attività di studio
e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche
per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi
sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
e) garantire consulenza ed assistenza tecnica
anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso
spese;
f) organizzare in Italia e all'estero campi di
lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato
per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il
risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica
di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione
della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio
incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
g) gestire per conto proprio o per conto terzi
ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali
regionali e/o statali, orti e giardini botanici, aziende agrituristiche.
h) organizzare e promuovere, in proprio o con
terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo,
viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate,
per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di
interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e
culturale;
i) compiere tutti gli atti e concludere tutte
le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui
ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi
sociali;
l) promuovere la vendita di prodotti agricoli
biologici e naturali, presso punti vendita in proprio o tramite
terzi.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione
può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni
da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di
organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri
mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi
nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. L'Associazione può avvalersi della
collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati,
attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente.
Il Consiglio direttivo regolamenta la materia.
5. Con apposita delibera, il Consiglio direttivo
può stabilire altre attività utili al raggiungimento
dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti
tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Art. 4
1. Può iscriversi agli Amici della Terra
chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti
lo Statuto e versi la quota sociale. L'Associazione rifiuta qualsiasi
discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.
2. Le categorie di soci e la quota sociale sono
quelle stabilite dagli Organi nazionali.
4. L'iscrizione all'Associazione è a
tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e
alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea.
Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla
data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte
degli Organi nazionali.
5. La condizione di socio si perde per recesso
dichiarato o a seguito del mancato pagamento della quota sociale.
6. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente
la quota sociale.
7. I soci benemeriti versano una tantum la somma
di almeno due milioni o fanno donazioni all'Associazione per un
valore equivalente.
8. I soci giovani, di età inferiore ai
18 anni, versano annualmente una quota di lire 10 mila e non hanno
diritto di voto nelle assemblee. Nell'ambito di questa categoria,
è prevista una quota cumulativa di lire 50 mila per le classi
scolastiche.
9. Possono iscriversi anche persone giuridiche
i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.
Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il
cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone
fisiche, attraverso un proprio delegato.
10. Coloro che, pur non versando la quota sociale,
sostengono una o più iniziative dell'Associazione sono iscritti
nella lista degli aderenti all'Associazione e non hanno diritto
di voto nelle assemblee.
11. Tutti i versamenti effettuati a titolo di
iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano,
quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.
12. Amici della Terra può stabilire accordi
di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società,
amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma
associativa.
Art. 5
1. I proventi dell'Associazione sono costituiti
dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti,
da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi
di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I
residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti
in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni
del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.
2. Il patrimonio dell'Associazione è
costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione
dal Consiglio direttivo.
3. All'Associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse connesse.
4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo
è presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 6
1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea;
il Presidente; il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti.
CAPO II
L'ASSEMBLEA
Art. 7
1. L'Assemblea è costituita dai soci
di maggiore età, nonché dai rappresentanti di enti,
società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui
siano stabiliti accordi in base all'art. 4. Il Consiglio direttivo
delibera le modalità di svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assembela è convocata dal Presidente
almeno una volta l'anno con avviso mediante lettera e con avviso
affisso presso l'albo della sede sociale, la convocazione deve contenere
gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo di
convocazione. La data dell'Assemblea dev'essere comunicata almeno
otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'Assemblea può essere convocata in
via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del
comma 2, anche su delibera del Consiglio direttivo presa con maggioranza
dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su
richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali.
La richiesta di convocazione straordinaria dev'essere effettuata
per iscritto e indicare le materie da trattare.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese
a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno
la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione
a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.
Art. 8
1. L'Assemblea può essere convocato "ad
referendum" su decisione del Presidente o di due terzi dei
membri del Consiglio direttivo.
2. La convocazione è fatta dal Presidente
secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
3. L'Assemblea "ad referendum" non
può deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti né
eleggere gli organi dell'Associazione.
Art. 9
1. L'Assemblea:
- su proposta del Presidente, elegge la Presidenza di assemblea
e adotta il proprio regolamento;
- delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- elegge il Presidente;
- elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio direttivo;
- elegge i revisori dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti dell'Assemblea"ad referendum";
- delibera a maggioranza semplice le modifiche dello Statuto;
2. L'Assemblea delibera su quant'altro viene
discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo.
CAPO III
LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA
Art. 10
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione
e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea.
Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente
e/o Segretario.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni
ed è rieleggibile. E' garante del rapporto con gli Organi
nazionali.
3. Il Presidente può nominare, con ratifica
del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti, il Segretario,
i Resposabili dei Settori di Lavoro, delegandogli parte delle proprie
funzioni.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà
di delega.
In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati
dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso
o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni
o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo
deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione
del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o dal Segretario.
5. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli
dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.
Art. 11
1. Il Consiglio direttivo è composto
dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di tre e massimo
di cinque.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede.
In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento
dell'Associazione, il Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo,
può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano
immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata
dall'Assemblea, convocata entro un anno.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e
i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno
su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta
lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni
palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità
importa reiezione della proposta.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno un
segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un
proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri
e le modalità di sostituzione e cooptazione.
5. Spetta, inoltre, al Consiglio direttivo:
- curare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare il bilancio.
6. I membri del Consiglio che, senza giustificato
motivo, non partecipano alle riunione del Consiglio nei modi e nei
termini previsti dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione
sono dichiarati dal Consiglio stesso dimissionari.
Art. 12
1. Il Consiglio direttivo esprime pareri e raccomandazioni
sulle delibere espresse dall'Assemblea; d'intesa con il Presidente,
può aggiornare gli indirizzi assembleari.
Art. 13
1. Il Club degli Amici della Terra "Pollino"
- Castrovillari ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi
nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali.
Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale.
1. Il presente Statuto è adottato nel
pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi
nazionali.
2. Il Club gode di completa autonomia giuridica,
patrimoniale e fiscale.
3. Il Club è tenuto ad osservare le disposizioni
emanate dagli organi nazionali. Qualora ciò non avvenga la
Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso
della denominazione sociale. Contro tale decisione è ammesso
ricorso ai Garanti.
4. Il presente Statuto viene trasmesso per visione
e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra Italia.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo
sui rapporti tra Club locale e Organi nazionali valgono le disposizioni
contenute nell'art. 14 dello Statuto nazionale e nei Regolamenti
approvati dal Consiglio nazionale.
CAPO IV
NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI
Art. 14
1. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea,
anche al di fuori dei soci, in numero di tre, di cui due effettivi
e uno supplente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori provvedono al controllo generale
di contabilità e presentano una relazione annuale all'Assemblea.
Art. 15
1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea
con votazione a maggioranza semplice.
2. In caso di necessità e urgenza, ai
fini del buon funzionamento dell'Associazione, il Consiglio direttivo,
d'intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello
Statuto. In tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti,
ma decadono se non sono approvate dall'Assemblea, convocata entro
un anno. In caso di mancata ratifica, l'Assemblea, con apposita
delibera, regolarizza i rapporti giuridici sorti sulla base delle
modifiche statutarie non approvate dall'Assemblea stessa.
Art. 16
1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
è deliberato dall'Assemblea con i due terzi dei voti. La
delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti
e nomina il liquidatore. I soci e i soggetti di cui all'art. 4,
comma 2, non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale,
né la restituzione delle quote associative.
2. La Direzione nazionale può revocare
la denominazione e l'uso del marchio, può disporre inoltre
lo scioglimento del Club locale. Contro tale decisioone è
ammesso il ricorso da parte del Club ai Garanti.
3. In caso di suo scioglimento per qualunque
causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta
dalla legge.
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