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STATUTO DEGLI AMICI DELLA TERRA

Club "Pollino" - Castrovillari

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI


  Art. 1

  1. "Amici della Terra" è un'associazione ambientalista - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) - che opera a livello nazionale e internazionale. Aderisce a "Friends of the Hearth International", di cui costituisce la rappresentanza italiana.


  2. "Amici della Terra" Club "Pollino" - Castrovillari costituisce la rappresentanza locale degli Amici della Terra Italia.



  3. L'Associazione ha sede sociale in Castrovillari (Cs).


  4. Il logo del Club "Pollino" - Castrovillari è quello di Amici dellA Terra Italia;

  5. La competenza giurisdizionale del Club "Pollino" - Castrovillari è quella stabilità dalla Direzione nazionale.


Art. 2

  1. L'Associazione ha lo scopo esclusivo di concorrere a: tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato.

  2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

  1. L'Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.

  2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone inoltre di:

  a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione;
  b) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti,assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
  c) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
  d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
  e) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
  f) organizzare in Italia e all'estero campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
  g) gestire per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, orti e giardini botanici, aziende agrituristiche.
  h) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;
  i) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;
  l) promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, presso punti vendita in proprio o tramite terzi.

  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

  4. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente. Il Consiglio direttivo regolamenta la materia.

  5. Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Art. 4

  1. Può iscriversi agli Amici della Terra chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

  2. Le categorie di soci e la quota sociale sono quelle stabilite dagli Organi nazionali.

  4. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte degli Organi nazionali.

  5. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento della quota sociale.


  6. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.

  7. I soci benemeriti versano una tantum la somma di almeno due milioni o fanno donazioni all'Associazione per un valore equivalente.

  8. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota di lire 10 mila e non hanno diritto di voto nelle assemblee. Nell'ambito di questa categoria, è prevista una quota cumulativa di lire 50 mila per le classi scolastiche.

  9. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.

  10. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell'Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti all'Associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

  11. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

  12. Amici della Terra può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.


Art. 5

  1. I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.

  2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio direttivo.

  3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

  4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 6

  1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti.


CAPO II

L'ASSEMBLEA

Art. 7

  1. L'Assemblea è costituita dai soci di maggiore età, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all'art. 4. Il Consiglio direttivo delibera le modalità di svolgimento dell'Assemblea.

  2. L'Assembela è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno con avviso mediante lettera e con avviso affisso presso l'albo della sede sociale, la convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione. La data dell'Assemblea dev'essere comunicata almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

  3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria dev'essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.

  4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Art. 8

  1. L'Assemblea può essere convocato "ad referendum" su decisione del Presidente o di due terzi dei membri del Consiglio direttivo.

  2. La convocazione è fatta dal Presidente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

  3. L'Assemblea "ad referendum" non può deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti né eleggere gli organi dell'Associazione.

Art. 9

  1. L'Assemblea:
- su proposta del Presidente, elegge la Presidenza di assemblea e adotta il proprio regolamento;
- delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- elegge il Presidente;
- elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio direttivo;
- elegge i revisori dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti dell'Assemblea"ad referendum";
- delibera a maggioranza semplice le modifiche dello Statuto;

  2. L'Assemblea delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo.

CAPO III

LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 10

  1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente e/o Segretario.

  2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' garante del rapporto con gli Organi nazionali.

  3. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, i Resposabili dei Settori di Lavoro, delegandogli parte delle proprie funzioni.

  4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.
In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o dal Segretario.

  5. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.


Art. 11

  1. Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di tre e massimo di cinque.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell'Associazione, il Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall'Assemblea, convocata entro un anno.

  2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

  4. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.

  5. Spetta, inoltre, al Consiglio direttivo:
- curare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare il bilancio.

  6. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunione del Consiglio nei modi e nei termini previsti dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione sono dichiarati dal Consiglio stesso dimissionari.

Art. 12

  1. Il Consiglio direttivo esprime pareri e raccomandazioni sulle delibere espresse dall'Assemblea; d'intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari.


Art. 13

  1. Il Club degli Amici della Terra "Pollino" - Castrovillari ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali. Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale.

  1. Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi nazionali.
  2. Il Club gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale.
  3. Il Club è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli organi nazionali. Qualora ciò non avvenga la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Contro tale decisione è ammesso ricorso ai Garanti.
  4. Il presente Statuto viene trasmesso per visione e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra Italia.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo sui rapporti tra Club locale e Organi nazionali valgono le disposizioni contenute nell'art. 14 dello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale.


CAPO IV

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 14

  1. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci, in numero di tre, di cui due effettivi e uno supplente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  2. I Revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale all'Assemblea.


Art. 15

  1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice.

  2. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell'Associazione, il Consiglio direttivo, d'intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto. In tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti, ma decadono se non sono approvate dall'Assemblea, convocata entro un anno. In caso di mancata ratifica, l'Assemblea, con apposita delibera, regolarizza i rapporti giuridici sorti sulla base delle modifiche statutarie non approvate dall'Assemblea stessa.

Art. 16

  1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con i due terzi dei voti. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci e i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.
  2. La Direzione nazionale può revocare la denominazione e l'uso del marchio, può disporre inoltre lo scioglimento del Club locale. Contro tale decisioone è ammesso il ricorso da parte del Club ai Garanti.

  3. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

  
  
  
  campi natura
  
  
  
  
  
 
  
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